1.1. È costituita, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, un'associazione culturale, assistenziale e di promozione sociale denominata “Orchestra Giovanile Percussioni”, di seguito indicata come Associazione.
1.2. A decorrere dall'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione b) – Associazioni di Promozione Sociale – e in costanza di essa, la denominazione sociale muterà automaticamente in “Orchestra Giovanile Percussioni - Associazione di Promozione Sociale Ente Terzo Settore”, per brevità, in ogni atto o comunicazione, anche “Orchestra Giovanile Percussioni APS ETS”.
1.3. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività istituzionali nei confronti degli associati, dei loro familiari o di terzi. Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.
1.4. L'Associazione dispone le norme del proprio ordinamento interno secondo principi di democrazia, pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
1.5. L'Associazione opera in piena autonomia e responsabilità, e aderisce alle ACLI aps, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani aps, Associazione di Promozione Sociale, Rete associativa nazionale (di seguito, anche: ACLI aps o rete associativa), le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno con decreto 8 agosto 1947 n. 17530L, di cui condivide pienamente gli scopi, le finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale nonché il relativo processo di governance, alle cui regole dispositive espressamente aderisce.
1.6. L'utilizzo del logo, della denominazione e del marchio delle ACLI è effettuato in conformità alle prescrizioni deliberate dalla rete associativa.