Orchestra Giovanile di Percussioni

Statuto Associativo

V2 — Aggiornato al 23 marzo 2026 D.lgs. 117/2017

Redatto in conformità con il modello di statuto predisposto dalla Rete associativa ACLI aps ad uso delle associazioni di promozione sociale aderenti e approvato con Decreto direttoriale n. 392 del 23 dicembre 2025.

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1.1. È costituita, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, un'associazione culturale, assistenziale e di promozione sociale denominata “Orchestra Giovanile Percussioni”, di seguito indicata come Associazione.

1.2. A decorrere dall'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione b) – Associazioni di Promozione Sociale – e in costanza di essa, la denominazione sociale muterà automaticamente in “Orchestra Giovanile Percussioni - Associazione di Promozione Sociale Ente Terzo Settore”, per brevità, in ogni atto o comunicazione, anche “Orchestra Giovanile Percussioni APS ETS”.

1.3. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività istituzionali nei confronti degli associati, dei loro familiari o di terzi. Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

1.4. L'Associazione dispone le norme del proprio ordinamento interno secondo principi di democrazia, pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

1.5. L'Associazione opera in piena autonomia e responsabilità, e aderisce alle ACLI aps, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani aps, Associazione di Promozione Sociale, Rete associativa nazionale (di seguito, anche: ACLI aps o rete associativa), le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno con decreto 8 agosto 1947 n. 17530L, di cui condivide pienamente gli scopi, le finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale nonché il relativo processo di governance, alle cui regole dispositive espressamente aderisce.

1.6. L'utilizzo del logo, della denominazione e del marchio delle ACLI è effettuato in conformità alle prescrizioni deliberate dalla rete associativa.

Art. 2 – Sede

2.1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di San Demetrio ne' Vestini (AQ) – Via delle Prigioni snc.

2.2. L'Associazione ha sede operativa nel Comune di San Demetrio ne' Vestini (AQ) – Via Madonna dei Raccomandati 22.

Art. 3 – Scopi e finalità

3.1. L'Associazione, in coerenza con gli scopi delle ACLI aps, fonda sul Messaggio Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la propria azione per la promozione dei lavoratori e opera per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.

3.2. Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di vita cristiana, di azione sociale sui problemi della realtà locale ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio provinciale delle ACLI aps nonché dal Coordinatore di zona delle ACLI aps, se istituita.

3.3. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue scopi partecipativi, solidaristici, di impegno civico, di volontariato, pluralismo ed inclusione sociale.

3.4. In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti pro-attivi anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale di interesse sociale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione delle finalità proprie delle ACLI aps.

3.5. L'Associazione sviluppa le finalità descritte negli articoli precedenti nel rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto, dei regolamenti della rete associativa.

Art. 4 – Attività

4.1. L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale menzionate nel precedente articolo svolgendo, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.:

  1. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017 – di cui all'art. 5 comma 1, lettera i, del D.lgs. 117/2017;
  2. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – di cui all'art. 5 comma 1, lettera w, del D.lgs. 117/2017.

4.2. L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza della Presidenza.

4.3. Per quanto sopra, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie necessarie.

4.4. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 117/2017, e pertanto anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, se del caso mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando a tal fine risorse proprie e/o di terzi, dipendenti e volontari.

4.5. L'Associazione, su iniziativa della Presidenza, nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative in materia vigenti, potrà svolgere nei confronti degli associati, in forma strettamente complementare alle attività svolte in diretta attuazione delle finalità istituzionali di interesse sociale, attività di somministrazione di alimenti e bevande presso la sede sociale.

Art. 5 – Volontariato

5.1. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci.

5.2. L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi, diversi dalle categorie di cui al comma precedente, che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.

5.3. In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

5.4. Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. A tal scopo, l'Associazione, attraverso un Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le condizioni del rimborso spese analitico. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. Salvo quanto sopra, il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione.

5.5. Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione. È facoltà dell'Associazione iscrivere nel registro anche i volontari occasionali.

5.6. Il volontario ha diritto a che l'Associazione attivi in suo favore le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

Art. 6 – Soci

6.1. Assumono la qualifica di associati le persone fisiche, italiane o straniere, senza alcuna limitazione o discriminazione politica, religiosa, etnica, di genere o economica che condividono gli ideali, i valori di missione sociale e le finalità dell'Associazione e accettino le disposizioni recate nel presente Statuto, nei regolamenti attuativi dello stesso, nello Statuto delle ACLI Aps e nei regolamenti approvati dagli Organi competenti. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna, il rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza tra gli associati, l'elettività delle cariche sociali e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

6.2. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

6.3. La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile. La partecipazione sociale non è, in ogni caso, collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.

Art. 7 – Diritti e doveri dei Soci

7.1. I soci hanno il diritto:

  • di eleggere gli Organi sociali dell'Associazione e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
  • di essere eletti, se maggiorenni, quali delegati a rappresentare l'Associazione e/o alle cariche sociali presso i vari livelli associativi delle ACLI aps, purché la data dell'iscrizione preceda di almeno tre mesi il giorno dell'elezione;
  • di intervenire all'assemblea dei soci con diritto di voto, ivi incluse le votazioni nelle delibere di approvazione del bilancio o del rendiconto per cassa e di approvazione delle modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni;
  • di esaminare i libri sociali dell'Associazione individuati nel successivo art. 15;
  • di esaminare i libri sociali delle Strutture ACLI ai vari livelli, attraverso le forme di rappresentanza e delega stabilite nello Statuto delle ACLI aps;
  • di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché di frequentarne i locali e le strutture;
  • di usufruire dei servizi associativi organizzati dalle ACLI aps.

7.2. I soci sono tenuti:

  • all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno, nonché dello Statuto e dei Regolamenti delle ACLI aps;
  • a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 3 nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;
  • al pagamento della quota o contributo associativo annuale entro i termini che l'Associazione determina in conformità al Regolamento delle ACLI aps in materia di tesseramento.

7.3. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

7.4. L'Associazione promuove ogni iniziativa utile a favorire la partecipazione degli associati alla vita associativa, ed è espressamente consentito l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Associazione da parte dei soci di altre Associazioni facenti parte o affiliate alle ACLI aps purché in possesso di regolare tessera ACLI aps.

Art. 8 – Ammissione del Socio

8.1. L'ammissione degli Associati non soggiace a forme di limitazione in relazione alle condizioni economiche dell'aspirante socio, né è vulnerata da altre forme di condizionamento che possano assumere carattere discriminatorio. L'Associazione può disporre, in ogni caso, la non ammissione di associandi che abbiano professato, in parola o in atti, principi contrari a quelli propri sottesi all'azione sociale, solidaristica, civica e di utilità sociale delle ACLI aps. Il Collegio nazionale dei Probiviri può avocare a sé la decisione in materia di ammissione dell'associando, secondo i termini disposti dall'art. 73 dello Statuto delle ACLI aps. In tal caso, alla Presidenza dell'Associazione, tramite la Rete associativa, sono comunicati, rispettivamente:

  1. Il provvedimento di avocazione della decisione di ammissione dell'associando da parte del Collegio nazionale dei Probiviri, emanato in base alla richiesta avanzata dai soggetti legittimati ai sensi dell'art. 73 cit.;
  2. La decisione finale assunta dal Collegio nazionale dei Probiviri.

8.2. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Presidenza dell'Associazione secondo le modalità da essa stabilite, in coerenza con le disposizioni operative fornite dagli Organi delle ACLI aps, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità di impegno attivo all'azione volontaria, unitamente all'impegno del socio ad osservare le deliberazioni assunte dagli organi sociali, il presente statuto, l'eventuale Regolamento interno, nonché lo Statuto e i Regolamenti delle ACLI aps.

8.3. La domanda è sottoposta al vaglio della Presidenza dell'Associazione, che delibera circa l'ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata. In considerazione delle finalità e della tipologia di associazione, la Presidenza può delegare il legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione o altro componente l'Organo esecutivo a decidere sull'ammissione, nonché sul rigetto motivato della domanda, verificati i requisiti richiesti e la presenza o meno di motivi ostativi. La decisione del delegato è soggetta a ratifica della Presidenza entro 10 giorni trascorsi i quali si intende comunque consolidata, con effetti ex tunc, ossia dal momento in cui è stata assunta dal delegato. Il rigetto dell'istanza è comunicato per iscritto all'associando entro il termine di 10 giorni decorrenti dall'adozione della delibera di Presidenza o, in mancanza di questa, dall'undicesimo giorno successivo alla decisione di rigetto assunta dal delegato.

8.4. Tutti gli associati sono tesserati e soci della rete associativa nazionale ACLI aps. In seguito all'accoglimento della domanda e al versamento della quota associativa annuale il rapporto associativo si perfeziona anche nei confronti della rete associativa, cui spetta la titolarità all'emissione delle tessere associative nei termini stabiliti dallo statuto nazionale dalle ACLI aps e dal Regolamento in materia di tesseramento dalle medesime adottato.

8.5. Il riesame dell'istanza è avanzato per iscritto dall'aspirante socio all'Assemblea che decide in via definitiva alla prima riunione utile. La decisione è comunicata per iscritto all'interessato. In caso di rigetto dell'istanza da parte dell'Assemblea, l'eventuale quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita.

8.6. Il rinnovo dell'iscrizione avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i competenti Organi abbiano assunto provvedimenti di sospensione o di espulsione.

8.7. Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità di agire, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.

Art. 9 – Perdita della qualifica di Socio e misure disciplinari

9.1. La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

  1. perdita della capacità di agire a seguito di sentenza che accerta l'infermità di mente o per interdizione legale;
  2. decadenza determinata dal mancato pagamento della quota sociale;
  3. recesso;
  4. espulsione;
  5. morte.

9.2. La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione, nonché dagli Organi delle Strutture della Rete Associativa ACLI aps a qualsiasi livello compresi eventuali incarichi presso gli Organi delle Strutture dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale promossi dalle ACLI aps. La decadenza è accertata tempestivamente dalla Presidenza, che provvede a svolgere le attività previste dallo Statuto per la sostituzione negli Organi dell'Associazione del componente decaduto. Salvo il caso di decesso, dell'avvenuto accertamento è data notizia al decaduto.

9.3. Dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio, la misura disciplinare dell'espulsione viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta della Presidenza, nei confronti del socio che:

  1. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione, alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti ACLI aps a cui l'Associazione è affiliata;
  2. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
  3. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.

Il provvedimento di espulsione è, di norma, preceduto da richiamo scritto, salvo che la gravità dell'infrazione, valutata anche alla luce di episodi di recidiva, non richieda l'emanazione immediata del provvedimento.

9.4. Sono ulteriori misure disciplinari, comminate dal Collegio nazionale dei Probiviri delle ACLI aps:

  1. il richiamo;
  2. la deplorazione;
  3. la sospensione da un mese a due anni che, per i componenti gli organi, comporta la decadenza;
  4. l'espulsione.

Le misure sono decise dal Collegio in relazione alla gravità della violazione e devono essere comunicate e motivate agli interessati e ai soggetti denuncianti entro dieci giorni dalla loro adozione. I soci espulsi per violazione allo Statuto o indegnità possono essere riammessi solo con giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri delle ACLI aps ha il compito di:

  • decidere sulla denuncia presentata da uno o più tesserati con riferimento ad atti pregiudizievoli del patrimonio o del nome dell'associazione commessi in ambito associativo da parte di un tesserato, ovvero con riferimento ad atti ingiuriosi, offensivi o comunque lesivi dell'onore, della dignità e della reputazione di un tesserato, o che arrechino offesa fisica alla persona, commessi sempre in ambito associativo contro un tesserato da parte di un altro tesserato;
  • decidere sulla denuncia presentata da uno o più tesserati per violazioni alle norme previste nella “Carta dei valori delle ACLI”.

9.5. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

9.6. In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'efficacia del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

9.7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 – Organi dell'Associazione

10.1. Sono Organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea dei soci;
  • la Presidenza;
  • il Presidente;
  • l'Organo di controllo.

10.2. Le riunioni degli Organi possono essere svolte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati della modalità in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

10.3. Di tutte le riunioni degli Organi dell'Associazione deve essere redatto un processo verbale. I verbali sono tenuti, anche in modalità elettronica o digitale, in appositi libri a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Art. 11 – Assemblea dei Soci

11.1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. È composta da tutti i soci dell'Associazione ed è retta dal principio del voto singolo.

11.2. Partecipano all'Assemblea, senza possibilità di delega, tutti i soci. Partecipa, altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della Presidenza provinciale delle ACLI aps e il Coordinatore di zona delle ACLI aps, ove istituita. Alla riunione è invitato a partecipare l'Organo di controllo, ove istituito. La partecipazione alle Assemblee può avvenire in presenza o attraverso strumenti di telecomunicazione, ai sensi del precedente articolo 10.2.

11.3. L'Assemblea, riunita in sede ordinaria, è competente a deliberare su:

  1. l'elezione, ogni quattro anni, dei componenti la Presidenza e la loro revoca;
  2. la nomina, ogni quattro anni, dei componenti dell'Organo di controllo e la loro revoca;
  3. la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  4. gli indirizzi dell'azione della Presidenza e la verifica del relativo operato;
  5. l'approvazione annuale del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa;
  6. l'approvazione annuale del bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
  7. l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari, se redatto, e dei regolamenti interni attuativi dello statuto, predisposti dalla Presidenza;
  8. la comminazione delle sanzioni disciplinari, ivi inclusa l'espulsione del socio, nelle ipotesi in cui tale competenza non sia attribuita al Collegio nazionale dei Probiviri delle ACLI aps;
  9. l'elezione dei delegati al Congresso delle articolazioni territoriali delle ACLI aps;
  10. ogni altro oggetto attribuito dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

11.4. Se l'Associazione registra un numero di associati superiore a cinquecento, l'Assemblea può deliberare di delegare alla Presidenza la stesura del Regolamento assembleare.

11.5. L'Assemblea dei soci, in seduta straordinaria:

  1. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  2. delibera sulle modificazioni dello statuto;
  3. delibera le operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
  4. delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

11.6. L'Assemblea dei soci riunita in seduta ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere, delle assemblee legittimamente costituite sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo). Le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, e in seconda convocazione con il quorum di 1/3 (un terzo) degli associati.

11.7. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa, entro i termini stabiliti nel presente Statuto e, in ogni caso, nei tempi utili a consentire il deposito tempestivo del bilancio nel RUNTS. L'Assemblea deve essere altresì convocata, in via straordinaria, quando:

  • la Presidenza ne ravvisi la necessità;
  • ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati;
  • sia richiesto dalla Presidenza provinciale delle ACLI aps o da quella regionale d'intesa con il Coordinatore di zona, dove questa è istituita.

La convocazione dell'Assemblea, a pena di nullità, deve:

  1. avere luogo almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
  2. essere affissa presso la sede, comunicata alla Presidenza provinciale delle ACLI aps e al Coordinatore della zona delle ACLI aps, ove istituita;
  3. indicare: la data e il luogo della riunione; l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno ventiquattro ore, gli argomenti all'ordine del giorno e il programma dei lavori.

11.8. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione.

11.9. I regolamenti disciplinano la presentazione di proposte e ordini del giorno in Assemblea, l'organizzazione dei lavori, i ruoli e le modalità di svolgimento della medesima, anche su proposta della Presidenza.

Art. 12 – Presidenza

12.1. La Presidenza è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta da un minimo di 3 sino a un massimo di 11 componenti.

12.2. L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente dell'Assemblea, determina il numero di componenti la Presidenza e procede alla loro elezione.

12.3. La durata in carica dei componenti dell'organo è stabilita in quattro anni.

12.4. La Presidenza è composta:

  1. con diritto di voto, dai soci eletti dall'Assemblea;
  2. senza diritto di voto, se non già eletti dall'Assemblea, dai Responsabili dei Soggetti Sociali e delle Associazioni Specifiche e Professionali e delle iniziative specifiche costituite all'interno dell'Associazione.

Agli amministratori si applicano requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalle ACLI aps, rete associativa nazionale, secondo lo Statuto e i Regolamenti di cui al successivo art. 18.

12.5. La Presidenza è convocata in via ordinaria e di norma almeno una volta al mese. In via straordinaria, entro una settimana dal ricevimento della richiesta scritta da parte:

  • di almeno un terzo dei suoi componenti;
  • della Presidenza provinciale delle ACLI aps, d'intesa con il Coordinatore di zona delle ACLI aps, se istituita, o per iniziativa del medesimo Coordinatore di zona.

12.6. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, la Presidenza è convocata dal Vicepresidente vicario e in caso d'inerzia dalla Presidenza provinciale delle ACLI aps con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.

12.7. Spetta alla Presidenza:

  1. redigere e presentare all'Assemblea la relazione annuale sulle attività dell'Associazione, ove non sia tenuto alla presentazione del bilancio consuntivo nelle forme documentali di: stato patrimoniale, conto gestionale, relazione di missione;
  2. redigere e presentare all'Assemblea il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa per ogni anno sociale, nonché il bilancio sociale;
  3. attribuire gli incarichi per la realizzazione del programma di attività;
  4. predisporre i regolamenti interni attuativi dello statuto da sottoporre all'approvazione dell'Organo assembleare;
  5. decidere la variazione della sede legale entro lo stesso Comune, se l'Assemblea non abbia deliberato tale attribuzione come propria;
  6. convocare l'Assemblea;
  7. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non già devoluti alla competenza dell'Assemblea in base alle disposizioni di legge o dal presente Statuto.

12.8. Le riunioni della Presidenza sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti aventi diritto di voto e le relative delibere sono validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

12.9. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo volontario e gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta, secondo quanto stabilito dal precedente art. 5.4.

12.10. Possono essere candidati all'elezione nella Presidenza tutti i soci dell'Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi.

12.11. I regolamenti disciplinano le modalità di svolgimento dell'elezione dei componenti la Presidenza e le modalità di convocazione della neoeletta Presidenza.

12.12. Qualora un componente la Presidenza intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente specificandone i motivi. La cessazione dalla carica in corso di mandato, per qualunque motivo, impone al Presidente di convocare entro quindici giorni la Presidenza che deciderà circa la convocazione di apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rinviare l'adempimento, motivando la decisione, alla prima riunione utile dell'Assemblea. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Organo e il Presidente. Il Presidente uscente convoca entro 20 (venti) giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione della nuova Presidenza.

12.13. Per iniziativa di almeno un quarto dei soci dell'Associazione può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti della Presidenza a condizione che:

  1. siano specificate le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
  2. sia accompagnata dalla presentazione di una lista di candidati all'elezione della nuova Presidenza;
  3. copia della mozione sia trasmessa alla Presidenza provinciale delle ACLI prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Art. 13 – Presidente

13.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Firma gli atti amministrativi ed ha la rappresentanza generale dell'Associazione. Eventuali limiti al potere di rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il RUNTS, rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza.

13.2. Il Presidente viene eletto dalla Presidenza al suo interno con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del Presidente.

13.3. La carica di Presidente è incompatibile:

  1. nell'ambito istituzionale: con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali e provinciali e dei Comuni con più di 200.000 abitanti o comunque capoluoghi di provincia, purché diverso dal Comune del territorio di appartenenza della propria Struttura di base o della Zona; con responsabilità di governo a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale. I Presidenti dei Consigli comunali non sono considerati incarichi di responsabilità di Governo ai fini della presente incompatibilità;
  2. nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con responsabilità nelle Segreterie, nelle Direzioni e negli organi esecutivi a tutti i livelli.

13.4. La carica di Presidente può essere ricoperta senza limitazione di mandato previo consenso del Consiglio provinciale delle ACLI aps.

13.5. Sul Presidente incombe l'obbligo di convocare la Presidenza in tutti i casi stabiliti dal presente Statuto, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne presiede le riunioni. Il Presidente:

  1. partecipa all'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base;
  2. può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al Vicepresidente o ad altri componenti la Presidenza;
  3. sottopone alla Presidenza la proposta di specifici incarichi da attribuire ai componenti;
  4. in casi di comprovata necessità ed urgenza, dispone atti gestori di ordinaria amministrazione, che sottopone a ratifica della Presidenza alla prima occasione utile; la mancata ratifica determina l'inefficacia del negozio, ma sono fatti salvi i diritti del terzo in buona fede;
  5. ricopre ogni ulteriore funzione a suo carico individuata dallo Statuto e dai Regolamenti di cui al successivo art. 18.

13.6. La Presidenza può eleggere al suo interno uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell'Amministrazione. In caso di elezione di più Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del/dei Vicepresidente/i.

13.7. Per iniziativa di un terzo dei componenti della Presidenza con diritto di voto, può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente a condizione che:

  1. siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
  2. sia indicato il nome del candidato Presidente;
  3. copia della mozione sia trasmessa alla Presidenza provinciale prima dello svolgimento dell'Assemblea.

13.8. Il responsabile dell'amministrazione, ove eletto dalla Presidenza al suo interno, è dalla medesima delegato allo svolgimento delle seguenti funzioni:

  1. firma, congiuntamente al Presidente, gli atti amministrativi inerenti alla struttura;
  2. cura la gestione della contabilità e predispone quanto richiesto dall'Organo di controllo quando istituito;
  3. predispone ed illustra alla Presidenza il bilancio preventivo ove previsto, e il bilancio di esercizio annuale o il rendiconto per cassa.

13.9. Il Presidente e il responsabile dell'amministrazione, entro trenta giorni dalla conclusione del loro mandato, per qualsiasi causa, sono tenuti a dare le consegne documentali, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti. I regolamenti stabiliscono la disciplina del passaggio di consegne.

Art. 14 – Risorse economiche

14.1. L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento dallo svolgimento di attività di interesse generale, dalla raccolta fondi e, in via non prevalente, dallo svolgimento di attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017. Costituiscono risorse dell'Associazione:

  1. quote e contributi degli associati, nella misura decisa dalla Presidenza, avuto riguardo al regolamento sul tesseramento approvato dalla rete associativa ACLI aps;
  2. eredità, donazioni e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
  5. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, ai loro familiari e a terzi;
  6. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  7. altre entrate da attività di interesse generale e/o attività diverse e/o raccolta fondi;
  8. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione e con le disposizioni di legge in materia di associazioni di promozione sociale.

14.2. L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalle leggi pro tempore vigenti e con le modalità ivi stabilite alla conservazione della documentazione relativa alle attività svolte e alle risorse acquisite.

Art. 15 – Bilancio di Esercizio e Libri Sociali

15.1. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

15.2. Il progetto di bilancio di esercizio è predisposto dalla Presidenza ed è formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell'Associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella Relazione di missione sono altresì documentate, sempre a cura della Presidenza, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.2.

15.3. Se l'Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali compatibili con quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, la Presidenza può predisporre, in luogo del bilancio di cui al precedente comma, il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.2 dovrà essere annotata in calce al rendiconto.

15.4. Il progetto di bilancio, o di rendiconto per cassa, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea, unitamente agli allegati, e può essere consultato da ogni associato.

15.5. L'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrano speciali ragioni, l'approvazione può essere differita a data successiva, ferma l'osservanza del termine di legge per il puntuale adempimento dell'obbligo di deposito del bilancio, o rendiconto, nel RUNTS.

15.6. Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., la Presidenza predispone il progetto di bilancio sociale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

15.7. Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, sono istituiti i seguenti libri sociali:

  1. il libro dei soci;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017, se istituito.

I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

  • per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
  • per i libri dalla lett. b) alla lett. d): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta alla Presidenza, che comunica all'interessato le modalità operative di accesso, entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura. I libri sono messi a disposizione del solo istante. L'istante può estrarre copia, a sue spese, dei libri sociali.

Art. 16 – Organo di controllo e Revisore legale di Conti

16.1. Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dello stesso articolo 30.

16.2. I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, D.lgs. 117/2017.

16.3. L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attribuendo tale funzione a un revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro. Per la durata dell'incarico del revisore legale si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 39/2010.

Art. 17 – Scioglimento

17.1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, e in seconda convocazione con il quorum di 1/3 (un terzo) degli associati.

17.2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

17.3. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio netto attivo residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento o di estinzione, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio competente del RUNTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 – Norme finali

18.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti interni attuativi dello stesso si rinvia, in via successiva e gradata, alle disposizioni:

  1. dello Statuto e dei Regolamenti delle ACLI aps da considerare, a tutti gli effetti normativi, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto;
  2. del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;
  3. del libro I del Codice civile in materia di enti associativi.